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Ordinanza — n. 31726/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of sufficient collaborative attitude.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31726/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's reduction of the sentence for Alessandro Zavatsky. Zavatsky argued that generic mitigating circumstances should have been recognized, but the appellate court found his lack of genuine collaboration and violation of bail conditions outweighed any positive attitude. The court ruled that the lower judge's discretionary assessment of these factors was logical and legally sound, requiring no re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court's discretionary evaluation of generic mitigating circumstances, based on the defendant's conduct and lack of genuine collaboration, is not subject to cassation review when exercised logically and without legal flaws.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances collaborative attitude violation of bail discretionary sentencing inadmissible appeal Italian criminal law Corte di Cassazione misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAVATSKYY ALESSANDRO nato a NAPOLI il 26/10/2002 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 04/12/2023, la Corte di appello di Napoli - in riforma della sentenza del 18/04/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola - ha ridotto ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta ad Alessandro Zavatsky, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 legge 02 ottobre 1967, n. 895.

2. Ricorre per cassazione Alessandro Zavatsky, per il tramite del difensore avv. Luigi Bonetti, lamentando unicamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili. Ritiene la Corte territoriale, infatti, non essere all'uopo sufficiente l'atteggiamento collaborativo mostrato dal soggetto (di scarsa valenza, a fronte di una detenzione illegale di esplosivo del tutto indubitabile) e assumendo rilievo dirimente, al contrario, tanto la condotta serbata dall'imputato, quanto l'aver egli violato la misura cautelare alla quale veniva assoggettato, successivamente al fatto.

A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste - con deduzioni marcatamente aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Orbene, a parte la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali argomentazioni sopra riportate, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, riguardo a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assume essere stati indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento compiuto dal giudice impugnato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2