Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing reduction in plea bargain proceedings under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Taglialatela's appeal inadmissible de plano regarding a sentencing reduction error in a plea bargain case. Taglialatela argued the reduction was illegal because it applied a one-third decrease instead of the required half for a contraventional offense, claiming illegality rather than mere illegitimacy. The court ruled that such errors within statutory limits constitute illegitimacy, not illegality, and thus do not permit cassation under the specific admissibility criteria for plea bargains.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea bargain proceedings, appeals based on the mathematical calculation of sentencing reductions are inadmissible unless they challenge the party's consent or the prosecutor's agreement, as errors within statutory limits constitute illegitimacy rather than illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIALATELA VINCENZO nato a NAPOLI il 27/03/1979 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la Corte di appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di Vincenzo Taglialatela, il quale, tramite il proprio difensore avv. Nicola Pellegrino, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando esser stata applicata la riduzione premiale conseguente alla scelta del rito nella misura di un terzo, rispetto alla pena complessivamente considerata all'esito dell'unificazione in continuazione, senza procedere alla riduzione in ragione della metà sul reato contravvenzionale sub b), così irrogandosi una pena illegale;
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata; Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui - in tema di concordato in appello - è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;
Osservato che il motivo di ricorso dedotto dai ricorrente non rientra fra i casi appena elencati, dovendosi anche richiamare il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 — 01, a mente della quale: «Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 giugno