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Ordinanza — n. 31722/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding suspended sentence revocation due to lack of interpreter request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31722/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's revocation of a suspended sentence due to a new crime. The defense argued that the order was invalid because it lacked a translation into the defendant's known language. The court ruled that the burden lies on the defendant to explicitly request an interpreter or translation, which was not done here, and that the failure to raise this issue timely constitutes a procedural bar.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; In proceedings against non-native speakers, the right to an interpreter or translation is functional to communication with counsel for submitting requests, placing the onus on the interested party to make a specific and timely request.

Parole chiave

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suspended sentence revocation interpreter request burden procedural inadmissibility non-native speaker rights Italian criminal procedure revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34866 del 12/05/2021, Azarbouz Muhammad Bilal
Sez. 5, n. 48102 del 15/09/2023, Zerrouq Abdellah
Giova anche precisare, infine, come la omessa traduzione degli atti in lingua nota al condannato possa integrare, per costante giurisprudenza, una nullità a regime intermedio (fra tante, si veda Sez. 5, n. 48102 del 15/09/2023, Zerrouq Abdellah, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELTAHIRI NOUREDDINE nato il 06/02/1995 avverso l'ordinanza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a Eltahiri Noureddine con sentenza della medesima Corte di appello del 29/11/2019, per aver egli commesso un ulteriore delitto nel mese di ottobre 2021, riportando una nuova condanna in data 10/01/2023.

2. L'avv. Mauro Ceci, difensore del condannato, impugna tale provvedimento, dolendosi della omessa traduzione in lingua nota al condannato dell'ordinanza e degli atti del procedimento di esecuzione.

3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha infatti fissato il seguente principio di diritto: «In tema di procedimento di esecuzione nei confronti di condannato alloglotta, il diritto di quest'ultimo alla nomina di un interprete o alla traduzione degli atti è funzionale alle comunicazioni con il difensore finalizzate alla presentazione di richieste o memorie nel corso del procedimento, sicché grava sull'interessato l'onere di formulare apposita richiesta al giudice dell'esecuzione, evidenziando tale necessità» (Sez. 1, n. 34866 del 12/05/2021, Azarbouz Muhammad Bilal, Rv. 281893).

Nel caso di specie non risulta - né la difesa lo ha dedotto o documentato nell'atto di impugnazione - tale specifica e tempestiva richiesta. Giova anche precisare, infine, come la omessa traduzione degli atti in lingua nota al condannato possa integrare, per costante giurisprudenza, una nullità a regime intermedio (fra tante, si veda Sez. 5, n. 48102 del 15/09/2023, Zerrouq Abdellah, Rv. 285486 - 02); la relativa eccezione, nella concreta vicenda, non risulta esser stata dedotta dalla difesa, entro i termini dovuti.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 giugn