Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds did not relate to defendant's will or legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Elvis Bokrina inadmissible de plano. The defendant argued that the lower court failed to evaluate specific elements under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court found these grounds outside the permissible scope for appeals against penalty application sentences. Consequently, the appeal was rejected because it did not address the defendant's will, the correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty application sentences are admissible only for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals based on other grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOKRINA ELVIS nato il 09/02/1991 avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di Elvis Bokrina; Rilevato che l'imputato, a mezzo del difensore avv. Alessandro Sola, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la omessa valutazione di elementi idonei a condurre a una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che - in base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che la presente impugnazione si colloca all'esterno di tale perimetro, deducendo motivi non consentiti; Ritenuto che ne discenda l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 giugno 20