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Ordinanza — n. 31718/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere complaint on facts already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31718/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Bartolomeo Scordo's appeal inadmissible because it constituted a mere complaint on facts rather than a legal error. The lower court had already rejected requests for probation or home detention due to Scordo's recent convictions and social danger indicators. The appellate court found the defense arguments repetitive and insufficient to challenge the lower court's logical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a complaint on facts or is a mere repetition of arguments already rejected by the lower court without new legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaint on facts repetition of arguments Court of Cassation procedural inadmissibility carcerazione preventiva eccessiva controllo periodico della detenzione restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORDO BARTOLOMEO nato a AFRICO il 19/02/1974 avverso l'ordinanza del 27/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 o di semilibertà, presentate da Bartolomeo Scordo, in relazione alla pena residua di mesi otto di reclusione, di cui alla sentenza del 12/08/2020 del Tribunale di Locri, relativa al reato di cui all'art. 75, comma 2 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, sottolineando trattarsi di soggetto attinto anche da recenti condanne, oltre che colpito da recente ordinanza di custodia cautelare e che le informative di polizia acquisite segnalano come persona socialmente pericolosa.

2. Ricorre per cassazione Bartolomeo Scordo, a mezzo del difensore avv. Giuseppe Strangio, deducendo come l'avversato provvedimento non sia sostenuto da "fatti e prove certe, sufficienti per poter ritenere il soggetto portatore di pericolosità sociale".

3. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità, in quanto costituita da mera doglianza versata in fatto. La critica difensiva, altresì, è pedissequamente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, del tutto privo di spunti di illogicità e contraddittorietà - dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria. Invero, nell'impugnato provvedimento si sottolinea come il condannato non sia meritevole di alcuna delle misure invocate, in considerazione anzitutto dei numerosi pregiudizi annoverati; viene anche evidenziato come Scordo sia stato raggiunto da ulteriori denunce, anche in tempi recenti. L'impugnazione - a fronte di tale apparato motivazionale - spende unicamente argomenti assertivi e apodittici, non atti a scalfire la tenuta logica dell'impugnata ordinanza.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 giu