Cassation court dismisses appeal as mere complaint; supervision court correctly rejected probation due to prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. Antonio Scorza challenged the supervision court's rejection of probation measures, arguing insufficient logical and legal analysis and a lack of socio-familial investigation. The court ruled that the appellant's complaints were merely grievances regarding facts already examined and rejected by the lower tribunal, which correctly applied the principle that no further personality assessments are required when documents show ineligibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based solely on mere complaints regarding factual disputes or insufficient logical analysis of existing documents are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORZA ANTONIO nato a CATANZARO il 03/08/1986 avverso l'ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato le richieste dì affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare, di semilibertà o di differimento della pena, presentate da Antonio Scorza, in relazione alla pena di mesi quattro di reclusione, inflittagli per il reato di truffa, sottolineando trattarsi di soggetto attinto anche da precedenti condanne relative alla medesima fattispecie delittuosa, oltre che gravato da carichi pendenti inerenti a fatti di analoga tipologia; le informative di polizia acquisite, inoltre, delineano il condannato quale persona socialmente pericolosa.
2. Ricorre per cassazione Antonio Scorza, a mezzo del difensore avv. Stefania Rania, deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen., per vizio di motivazione, oltre che per essersi l'avversato provvedimento limitato a un esame solo sommario delle relazioni acquisite e, infine, per esser stata compiuto una insufficiente disamina logica e giuridica, in assenza della necessaria indagine di tipo socio-familiare.
3. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto. La critica difensiva, altresì, è pedissequamente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, del tutto privo di spunti di illogicità e contraddittorietà - dal Tribunale di sorveglianza di Torino. Invero, nell'impugnato provvedimento si sottolinea come il condannato non sia meritevole di alcuna delle misure invocate, in considerazione anzitutto dei pregiudizi e delle pendenze annoverate, nonché della mancanza di opportunità lavorative.
Si può ricordare, del resto, il principio di diritto fissato da Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti, Rv. 279581 - 01, a mente della quale: «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un'istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta». L'impugnazione, a fronte di tale apparato motivazionale, spende unicamente argomenti assertivi e apodittici, non atti a scalfire la tenuta logica dell'impugnata ordinanza.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il