Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments seeking merit review in a criminal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Enea Muca inadmissible due to the manifest unfoundedness of his grounds. Muca argued for a lack of reasoning and the denial of general mitigating circumstances regarding his conviction for violating residence obligations. The court rejected these claims because they sought a re-evaluation of factual evidence and sentencing discretion, which are precluded in a jurisdictional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: The jurisdictional review of a criminal judgment is limited to the logical-legal coherence of the reasoning and does not permit the court to assign new meanings to evidentiary elements or re-evaluate the exercise of the sentencing discretion reserved to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCA ENEA nato il 03/04/1992 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone in composizione monocratica del 23/02/2021, che aveva ritenuto Enea Muca colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Frosinone, veniva trovato in Alatri e -computata la diminuente del rito abbreviato - lo aveva condannato alla pena di mesi venti di reclusione.
2. Ricorre per cassazione Enea Muca, per il tramite del difensore avv. Riccardo Masecchia, denunciando carenza di motivazione ex art. 606 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen., nonché dolendosi della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. 3.1. Invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto, oltre che della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nel giudizio di legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una diversa lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, fra tante, Sez. 6, n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). 3.2.
Parimenti inammissibili sono le censure sussunte nel secondo motivo. La valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., sì sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, riguardo a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assume essere stati indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento compiuto dal giudice impugnato.
Nel caso di specie, la Corte territoriale - condividendo le considerazioni già espresse in primo grado - ha sottolineato la non modesta portata del fatto, l'indifferenza mostrata dal soggetto, rispetto alle prescrizioni a li imposte e i suoi plurimi precedenti penali. Trattasi di motivazione esaustiva e coerente, meritevole di rimanere immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci