Cassation court dismisses appeal against surveillance court order denying parole due to lack of factual review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claims regarding legal violations and lack of motivation. The defense argued that the surveillance court failed to adequately assess the prisoner's repentance and stable employment, yet the court found these were mere complaints on facts. The court ruled that such grievances do not constitute valid grounds for review in a jurisdiction limited to legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against surveillance court orders are inadmissible if they consist solely of factual complaints without alleging specific legal violations or contradictions in the reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SISE DJIBRIL nato il 14/11/1981 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza presentata da Sise Djibril, soggetto condannato con sentenza della Corte di appello di Roma del 31/05/2022 (passata in giudicato il 21/03/2023) alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di rapina aggravata commesso nel 2021, finalizzata a ottenere l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. L'avv. Monica Marciano, difensore del condannato, ha impugnato tale provvedimento, dolendosi della sussistenza dei vizi di violazione di legge, in riferimento all'art. 47 Ord. pen. e di contraddittorietà e omessa motivazione dell'impugnato provvedimento. La difesa sostiene non esser stata adeguatamente valutata la resipiscenza manifestata dal condannato, come emergente dagli atti redatti dall'equipe della Casa circondariale di Frosinone; trattasi, peraltro, di un soggetto che ha un regolare contratto di affitto e che è stabilmente occupato sotto il profilo lavorativo.
3. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto. Dette critiche, altresì, sono pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, privo di vizi logici e contraddittorietà - dal Tribunale dì sorveglianza di Roma. Invero, nell'impugnato provvedimento si rileva la attuale impossibilità di giungere alla formulazione di un giudizio positivo, in ordine al superamento della duplice prognosi da effettuare in vista della concessione dell'invocato beneficio, in considerazione della presenza - a carico del condannato - di diverse condanne e pendenze, cosi delineandosi un quadro di persistente pericolosità sociale.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 giug