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Ordinanza — n. 31656/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31656/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ousman Sankareh inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a re-evaluation of facts and the imputability of the accused, but the court found these claims sought a factual reassessment already rejected on appeal. The court ruled that such requests fall outside the scope of cassation review, which is limited to legal errors, not factual disputes.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they seek a re-evaluation of facts or a new assessment of evidence already substantively examined by the appellate court, as this exceeds the jurisdictional limits of the cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation scope appellate judgment finality cassation review limits procedural exhaustion requirement omissione della contabilità accoglimento parziale del contribuente fatture fittizie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANKAREH OUSMAN nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ousman Sankareh; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la motivazione, additandola come carente, ciò che è smentito dalla lettura di pg.3, ove viene formulato un giudizio di gravità del fatto che non può essere posto in contestazione in questa sede, in mancanza di illogicità manifesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.