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Ordinanza — n. 31654/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as one lacks argumentation and the other lacks special power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31654/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Brahimi and Kadri inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. Brahimi's appeal was rejected for being radically devoid of argumentative substance and therefore generic, while Kadri's appeal failed due to a lack of special power of attorney. Consequently, the court ruled that both petitions must be dismissed without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 103 c.p.p.: Appeals lacking specific argumentative substance are generic and inadmissible, while those filed without a special power of attorney are inadmissible for formal defects.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of argumentation generic petition special power of attorney court costs award Cassa delle ammende procedural defect difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 103 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAHIMI CHAWKI NOURREDDINE (CUI 05ZSR6E) nato il 09/09/1986 KADRI MUSTAFILI (CUI 05UMMVY) nato il 13/01/1979 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Brahimi e Kadri; ritenuto che il ricorso del primo sia radicalmente privo di parte argomentativa e quindi generico mentre il ricorso del secondo è inammissibile per carenza di procura speciale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento ciscuno delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consiciliere e tensore La Presidente