Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation and challenging sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Seck Samba inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant attempted to challenge the qualification of robbery charges and the sentencing reduction for compensation, arguing violations of law and lack of reasoning. The court rejected these claims because the first ground sought a factual re-evaluation barred in cassation, while the second concerned the judge's discretionary sentencing power which is not subject to appellate review unless arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot seek a re-evaluation of facts already substantively rejected on appeal, nor can they challenge the exercise of the trial judge's discretionary power in sentencing unless the decision is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK SAMBA nato a TORINO il 26/01/2000 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Seck Samba; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti nei reati di rapina contestati, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta il difetto di motivazione in ordine all'entità della diminuzione di pena stabilita per il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consig iere est nsore La Presid