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Ordinanza — n. 31652/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning on sentence continuation increases as it falls within trial judge discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31652/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Simone Venezia and Cristina Carnevale inadmissible regarding the lack of reasoning on sentence continuation. The appellants argued the court failed to justify the increased penalty, but the court held that sentencing discretion under Articles 132 and 133 of the Criminal Code is not subject to appellate review unless arbitrary. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of sentence increases for continuation falls within the trial judge's discretion and escapes appellate review unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentence continuation judicial discretion appellate review lack of reasoning Criminal Code Italy adeguamento della pena riesame dell'entità pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VENEZIA SIMONE nato a ROMA il 11/10/1985 CARNEVALE CRISTINA MARIA nato a TORINO il 20/05/1992 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Venezia Simone e di Carnevale Cristina Maria; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, non è consentito poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Con igliere stensore La Presidente