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Ordinanza — n. 31651/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31651/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salim Abdelmajid inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued for a reclassification of the crime from theft to improper robbery, but the court found these arguments merely repetitive of the rejected facts. Consequently, the appeal was dismissed because the new legal grounds lacked the required specificity and correlation with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of the facts already discussed and do not establish a new specific legal qualification distinct from the lower court's decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds repetitive arguments improper robbery qualification theft aggravation distinction commisurazione della pena per rapina altri reati licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
3 e 4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIM ABDELMAJID (CUI 067PREP) nato il 30/01/1995 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salim Abdelmajid; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina impropria contestato in luogo di quello di furto aggravato, sono meramente riproduttivi delle stesse doglianze in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C