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Ordinanza — n. 31650/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on preclusion grounds for reviewing aggravating circumstances and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31650/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's challenge regarding the use of a syringe as an aggravating circumstance and the sentencing discretion. The court held that the Court of Cassation lacks the authority to re-evaluate factual findings or logical reasoning made by the lower appellate court. Consequently, the appeal was dismissed, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation for that of the lower courts regarding factual findings or logical reasoning, nor can it review the exercise of sentencing discretion unless it results in mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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preclusion principle sentencing discretion aggravating circumstances logical reasoning review Court of Cassation limits infrazione alla legge sulle armi rapina qualificata reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LECCESE ALESSIO nato a TERMOLI il 04/07/1994 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Leccese Alessio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dell'aggravante dell'uso della siringa contestata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3 sul ridotto scostamento dal minimo edittale stabilito dal giudice nel diminuire ulteriormente l'ammontare della pena base); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consi liere stensorer