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Ordinanza — n. 31649/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper factual re-evaluation and confused concept of motivation vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31649/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Stefano D'Asaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding a robbery charge and claimed all vices of motivation, but the court found these arguments improper for a cassation review. The court ruled that the first ground sought an impermissible factual re-assessment, while the second ground demonstrated a conceptual confusion regarding the distinct nature of motivation vices which cannot be cumulatively raised.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it seeks a re-evaluation of facts already ruled upon or if it improperly conflates distinct vices of motivation, as such grounds fall outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited vices of motivation confusion procedural economy principle court costs and fine reiterazione di reati penali inutilizzabilità delle prove illecite revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ASARO STEFANO nato a TORINO il 13/01/1995 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stefano D'Asaro; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della rapina contestata, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 e 5); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano promiscuamente tutti i vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) non è consentito in sede di legittimità ed è di per sé dimostrativo della confusione concettuale sulla funzione del ricorso in Cassazione (in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione -Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Con igliere estensore La Presid