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Ordinanza — n. 31648/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion as it falls within trial judge's authority under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31648/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mouchir Amine inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding the punitive treatment, but the court held that sentencing gradation is a discretionary power of the trial judge. The decision rests on the principle that such sentencing, when not arbitrary or illogical and sufficiently motivated, escapes the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: Sentencing gradation, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances and continuation, constitutes the discretionary power of the trial judge and falls outside the scope of cassation review unless the decision is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion cassation review penal code provisions trial judge authority inadmissible appeal errore nella commisurazione della pena calcolo dell'indennità risarcitoria sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUCHIR AMINE ( CUI 04ZUGH1 ) nato il 08/09/1994 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mouchir Amine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'entità dei danni cagionati, sulle modalità del fatto e sul ruolo assolto dall'imputato, anche in considerazione dei precedenti a suo carico nonché sul parziale risarcimento, già valorizzato al fine di una congrua riduzione della pena originariamente irrogata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C