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Ordinanza — n. 31647/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31647/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Grisetti Eric inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a violation of law regarding the evidence proving the defendant's criminal responsibility. The court rejected this because the request sought a factual re-evaluation of issues already dismissed on appeal, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to legal errors and cannot be used to obtain a re-evaluation of facts or to challenge decisions already rejected on appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation scope criminal responsibility evidence procedural costs award cassation review limits testimonianza inattendibile lacune probatorie difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISETTI ERIC nato a TRECENTA il 29/07/1999 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Grisetti Eric; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante generiche doglianze in punto di fatto già respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consibliere estensore La Presidente