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Ordinanza — n. 31646/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of new evidence regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31646/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Domenico Barbetta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground sought to exclude recidivism through vague and repetitive factual complaints already rejected on appeal, while the second ground was deemed generic and lacking real argumentation. Consequently, the court rejected the request because the arguments failed to meet the threshold for admissibility under cassation law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic, repetitive, or vague arguments that do not present new evidence or a distinct legal issue beyond what was already decided.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism exclusion generic arguments repetitive complaints cassation procedure recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA DOMENICO nato il 26/05/1970 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Barbetta; ritenuto che il primo motivo di ricorso, è finalizzato ad ottenere, mediante confuse doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, l'esclusione della recidiva attraverso considerazioni generiche e ripetitive; considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo ad un diverso bilanciamento delle circostanze è ripetitivo e sostanzialmente generico perché privo di reale argomentazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Conigliere estensore La Presidente