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Ordinanza — n. 31645/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and correlation with first-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31645/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giacalone Lucio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the evidence supporting the criminal liability of the accused, but the court found these grounds merely repetitive of arguments already rejected in the appellate judgment. Consequently, the appeal was dismissed because the cited reasons lacked the required specificity and logical correlation with the decision being challenged under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not correlate with the reasons supporting the decision being challenged.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity correlation of reasons Code of Criminal Procedure repetitive arguments procedural costs Cassa delle ammende incendio colposo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
dalle dichiarazioni del maresciallo, corroborate dal fascicolo fotografico e dal referto medico, da cui si evince l'incompatibilità delle lesioni riportate con il falso sinistro stradale denunciato); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE LUCIO nato a MAZARA DEL VALLO il 26/08/1955 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giacalone Lucio; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali genericamente si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, a fronte di una sentenza che lo aveva assolto in primo grado per l'incendio asseritamente connesso al delitto contestato, e il vizio di motivazione rispetto alla medesima doglianza già proposta in appello, sono meramente riproduttivi delle stesse censure in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 2 e 3 sull'irrilevanza dell'esito dell'ulteriore procedimento a carico del ricorrente rispetto alla prova degli elementi costitutivi del reato contestato . dalle dichiarazioni del maresciallo, corroborate dal fascicolo fotografico e dal referto medico, da cui si evince l'incompatibilità delle lesioni riportate con il falso sinistro stradale denunciato); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consi liere es nsore La Pres