Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to new grounds and lack of specific factual errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant attempted to introduce new factual arguments and claim responsibility for the first time in this stage, which the court rejected as outside the scope of a legality review. Consequently, the court ruled that the appeal must be dismissed because it lacked the required specific identification of procedural errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, c. 1, n. 1 and Art. 365, c. 1, n. 2 of the Code of Civil Procedure: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it introduces new grounds not raised in the lower court or fails to specifically identify the exact errors of the lower judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSIC DUMITRU ( CUI 023G8YS ) nato il 30/03/1984 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; )fi udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dunnitru Tosic; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che il secondo motivo di ricorso non è stato formulato in appello e non è pertanto consentito per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consi liere estensore La Presidente