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Ordinanza — n. 31643/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court correctly applied recidivism principles under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31643/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Hassen Samir inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to exclude contested recidivism, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision upheld the lower court's correct application of legal principles requiring a concrete assessment of the relationship between the current offense and prior convictions under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The judge must examine the concrete relationship between the current offense and prior convictions to determine if a persistent criminal inclination influenced the current crime, rather than relying solely on the gravity of facts or the time elapsed.

Parole chiave

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recidivism assessment Art. 133 Penal Code criminal inclination inadmissible appeal Cassation procedure recidiva nell'infrazione criminalità persistente pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSEN SAMIR nato il 27/10/1985 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hassen Sannir; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data giugno 2024 Il Con gliere est nsore Il Presidente