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Ordinanza — n. 31642/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31642/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lighter sentence and recognition of mitigating circumstances, but the court found the appeal grounds too generic. The decision was based on the requirement that criminal appeals must specify the exact elements underlying the legal criticism to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Criminal appeals must specify the exact elements underlying the legal criticism; generic appeals lacking specific grounds are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic grounds requirement specific elements specification judicial review limits procedural code violation motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTOFOLI SAVINO PAOLO nato a TREVENZUOLO il 19/05/1955 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristofoli Savino Paolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata del provvedimento impugnato in punto di trattamento sanzionatorio (si veda, in particolare, pag. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consi fiere e tensore La Presidente