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Ordinanza — n. 31641/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming 'minor contribution' mitigation for a getaway driver in robbery. Appeal rejected as inadmissible due to lack of specific factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31641/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by D'Errico Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize his 'minor contribution' as a mitigating circumstance for his role as a getaway driver in a robbery. The court rejected this, citing established jurisprudence that such a role does not qualify for minor contribution mitigation and noting the territorial court's reasoning was logically sound.

Regesto Legislator

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Art. 63 c.p.; Art. 64 c.p.: The role of a getaway driver in a robbery does not constitute 'minor contribution' for mitigation, and appeals based solely on re-evaluating evidence without identifying specific factual errors are inadmissible.

Parole chiave

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minor contribution mitigation getaway driver robbery inadmissible appeal factual error requirement criminal liability infrazione privilegiata guida nonostante revoca della patente partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 63 c.p.
Art. 64 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21453 del 05/03/2019, Vitiello
Sez. 2, n. 9491 del 07/06/1989 dep. 03/07/1990, Pedori
anche Sez. 2, n. 9491 del 07/06/1989 dep. 03/07/1990, Pedori, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ERRICO FABIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 09/04/1974 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di D'Errico Fabio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza e alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel delitto di rapina contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3); che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di "palo" e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga (Sez. 2, n. 21453 del 05/03/2019, Vitiello, Rv. 275817 - 01; v. anche Sez. 2, n. 9491 del 07/06/1989 dep. 03/07/1990, Pedori, Rv. 184773 - 01), come risulta nella specie dall'esito delle indagini, non smentito dalle deduzioni difensive; che la doglianza conclusiva, relativa al riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondata avendo la Corte territoriale respinto la richiesta di un'ulteriore riduzione della pena con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sulla somma pagata a titolo di provvisionale 4 non valorizzabile ai fini della concessione delle predette attenuanti nella massima estensione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 (Consigli re estensore