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Ordinanza — n. 31640/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31640/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Bracco Omar inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation regarding the imputability of the defendant, but the court found the arguments too generic. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds cited are generic and do not specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic grounds requirement Code of Criminal Procedure lack of motivation appellate review limits motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cosa generica

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Bracco Omar; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRACCO OMAR nato a CORREGGIO il 11/09/1998 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bracco Omar; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata - con cui, peraltro, la Corte territoriale respingeva un'impugnazione circoscritta al solo trattamento sanzionatorio - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata I non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.