Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31639/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove prescription in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31639/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Di Bella's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued that the crime of money laundering had prescribed because the underlying theft occurred four years prior to the alleged laundering, which he claimed was the only proven date of consummation. The court rejected this argument, noting that raising the prescription defense for the first time in cassation without prior factual deduction in the lower courts violates established procedural rules requiring the burden of proof to be met with incontrovertible evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The party invoking prescription in cassation bears the burden of proving the crime was consummated earlier; assertions made without prior factual deduction in the lower courts are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription defense money laundering crime cassation inadmissibility burden of proof factual reconstruction procedural violation first instance duty recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA GIOVANNI nato a CATANIA il 20/06/1965 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Bella Giovanni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, poiché la denuncia di furto dell'autovettura risaliva a quattro anni prima rispetto alla data di accertamento del delitto di riciclaggio contestato e, pertanto, la data di consumazione del riciclaggio doveva individuarsi in quella del furto, in quanto più favorevole al reo, in mancanza di prova certa di una consumazione successiva, non è consentito in sede di legittimità poiché è basato su una ricostruzione fattuale non previamente dedotta innanzi alla Corte di merito; che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulti spdo consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300); detto onere, nella specie, non è stato assolto, essendosi la difesa limitata ad asserire la circostanza di favore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consi liere es ensore La Presi