Ordinanza — n. 31638/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GIUDICE MARCO nato a NAPOLI il 09/03/1988 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Del Giudice Marco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato,avendone la Corte territoriale negato il riconoscimento con motivazione esente da illogicità e conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340), congruamente richiamato a pagina 5, ove la Corte ha evidenziato come l'entità delle somme di denaro provenienti dalle carte di credito ricettate, tutt'altro che esigua, fosse da sola sufficiente ad escludere la particolare tenuità della ricettazione; che, peraltro, in tema di ricettazione, non è configurabile l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina Cri, Rv. 283338); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31638/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340), congruamente richiamato a pagina 5, ove la Corte ha evidenziato come l'entità delle somme di denaro provenienti dalle carte di credito ricettate, tutt'altro che esigua, fosse da sola sufficiente ad escludere la particolare tenuità della ricettazione; che, peraltro, in tema di ricettazione, non è configurabile l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina Cri, Rv. 283338); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GIUDICE MARCO nato a NAPOLI il 09/03/1988 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Del Giudice Marco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato,avendone la Corte territoriale negato il riconoscimento con motivazione esente da illogicità e conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340), congruamente richiamato a pagina 5, ove la Corte ha evidenziato come l'entità delle somme di denaro provenienti dalle carte di credito ricettate, tutt'altro che esigua, fosse da sola sufficiente ad escludere la particolare tenuità della ricettazione; che, peraltro, in tema di ricettazione, non è configurabile l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina Cri, Rv. 283338); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Con-igliere 1stensore La Preside