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Ordinanza — n. 31637/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as facts are already reviewed and continuation is a matter for lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31637/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of facts and the possibility of continuing proceedings, but the court noted these issues were already substantively rejected on appeal. Since the lower court's decision was adequately motivated and free of obvious illogical errors, the matter falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals against judgments are inadmissible when they seek a re-evaluation of facts already substantively rejected on appeal or challenge the configurability of procedural continuations, which is reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal re-evaluation of facts procedural continuations scope of cassation adequate motivation motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEUZZI GABRIELE nato a CAMPI SALENTINA il 29/09/1979 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gabriele Leuzzi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veddrin particolare, pag. 2 e 3); considerato che il secondo motivo di ricorso non è consentito, dato che il giudizio sulla configurabilità della continuazione, è riservato al giudice di merito e non può essere oggetto di revisione in questa sede se, come nel presente caso, è adeguatamente motivato e privo di illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consig iere este sore La Presidente