Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniele Zauli inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's arguments regarding the trial evidence lacked the required specificity mandated by Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ruled that the lower court's evaluation of the facts was not subject to review in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Appeals must contain specific grounds alleging decisive misinterpretations of procedural emergencies; generic requests for re-evaluation of evidence or alternative fact reconstructions are inadmissible as they fall outside the scope of appellate review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAULI DANIELE nato a PADOVA il 14/03/1968 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Daniele Zauli; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; le doglianze difensive infatti tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 8 - 10); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 giugn