Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Carlo Simeoli inadmissible due to a failure to meet statutory requirements. The appellant's sole ground for contesting the lower court's decision was deemed generic and lacked the specific legal reasoning mandated by law. Consequently, the court rejected the arguments as indeterminate and unrelated to the complexity of the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the grounds are generic, lack specific legal reasoning, and fail to correlate with the contested decision's complexity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMEOLI CARLO nato a NAPOLI il 22/03/1968 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carlo Simeoli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati ascritti, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, le ultime due pagine della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 giugno 202