Criminal appeal dismissed as repetitive and lacking interest due to uncontested theft origin of goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ruling it lacked interest and was merely repetitive. The appellant contested the court's reasoning regarding the declaration of responsibility, but the core fact—that the origin of at least one of the stolen goods was proven—remained uncontested and sufficient for conviction. Consequently, the court rejected the defense's arguments as logically and legally unfounded, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: When an appeal is based solely on repetitive and generic objections to the court's reasoning without challenging the essential facts, the appeal is inadmissible for lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJJI MOHAMED (CUI 03MKAXM) nato il 03/01/1992 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mohamed Hajji; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è meramente ripetitivo, e quindi generico nonché carente di interesse; evidenziato in primo luogo che il reato è contestato come fatto unico, con la conseguenza che ad integrarlo è sufficiente la comprovata origine furtiva anche solo di uno dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato (nel caso, si tratta quanto meno dei primi 5 elencati nel capo di imputazione), circostanza questa che non è nemmeno contestata; da ciò, la irrilevanza della contestazione sulla origine furtiva del resto dei beni, nemmeno in termini di gravità del fatto, considerato che è stata irrogata la pena minima; considerato che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 gi