Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding threat adequacy and non-punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Hassan El Sayed inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the lower court's reasoning on the adequacy of a threat and the application of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but these arguments were deemed too generic. The court ruled that the appeal failed to correlate its complex arguments with the specific reasons used by the appellate judges, violating procedural specificity rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, failing to correlate the appellant's arguments with the specific reasons of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL SAYED HASSAN nato il 07/03/1998 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Hassan El Sayed; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità sia in relazione all'idoneità della minaccia che con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244274), le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 g