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Ordinanza — n. 31632/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding subjective element of the crime of receiving.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31632/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the subjective element of the crime of receiving, but the court found the complaint too generic and unrelated to the specific facts reviewed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; The grounds of appeal must be specific and directly correlated to the facts and reasoning of the contested decision; generic complaints or attempts to re-evaluate evidence without identifying specific distortions render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity crime of receiving subjective element inadmissible appeal Article 581 c.p.p. false dichiarazioni senza giuramento confessione prova del DNA

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANASE DAVID FLORIN nato il 08/11/1992 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di David Florin Tanase; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, anche ai fini della qualificazione giuridica, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis , il 21 giug o 2024. Il Con igliere este sore La Presidente F ncesco Flo t DEPOS