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Ordinanza — n. 31629/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise Article 131-bis issue at appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31629/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Jody Fumagalli inadmissible because the argument regarding Article 131-bis of the Penal Code was not raised during the appeal proceedings. The appellant attempted to introduce this defense for the first time in cassation, claiming a lack of motivation in the lower court's decision. The court rejected this strategy based on the principle of preclusion, which forbids raising new substantive defenses that were available and unchallenged at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: The applicability of the exemption for particular triviality cannot be raised for the first time in cassation if it was not deduced as an appeal ground, as the lower court's summary of grievances confirms the omission.

Parole chiave

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preclusion of appeal grounds Article 131-bis Penal Code first instance in cassation summary of grievances inadmissibility of appeal reiterazione di reati penali infrazioni uniche e continuate concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Jody Fumagalli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la carenza di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Jody Fumagalli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la carenza di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep.
Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019
282773; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Sennmah, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUMAGALLI JODY nato a MANTOVA il 23/12/1984 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; )'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Jody Fumagalli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la carenza di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (cfr.

Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Sennmah, Rv. 275782); che, nella specie, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 3); che, peraltro, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni relative alla commissione, da parte dell'imputato, di plurimi reati della stessa indole (si vedano pagg. 4 e 5), con le quali si evidenzia, seppur implicitamente, la sussistenza della preclusione normativa dell'abitualità del comportamento, secondo quanto disposto dall'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i