Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31627/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding aggravating and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31627/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Franco Grassenis inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant challenged the lower court's handling of aggravating and mitigating circumstances but failed to provide the necessary specificity linking his arguments to the contested decision. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 61 c.p.; Art. 581 c.p.p.: Appeals must meet specificity requirements; generic complaints lacking correlation with the contested judgment's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity criminal appeal admissibility aggravating circumstances mitigating circumstances procedural requirements Court of Cassazione inadmissible appeal condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61, first paragraph, no. 5, of the Criminal Code
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Franco Grassenis; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n.
Art. 581 of the Code of Criminal Procedure
ed il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
ed il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.
Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno
282095 - 02; Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno, Rv.
Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua
286076; Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSENIS FRANCO nato a ONETA il 22/11/1962 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Franco Grassenis; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. ed il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02; Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno, Rv. 286076; Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 6); che l'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art.131 bis c.p. preclude, per identità di ratio e di presupposti applicativi, l'applicazione della invocata attenuante ex sent.120 del 2023 Corte Cost.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21