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Ordinanza — n. 31626/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances apply to defendants choosing summary trial procedures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31626/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gabelaia Zura inadmissible, ruling that the sole ground regarding generic mitigating circumstances was manifestly unfounded. The appellant argued for these circumstances, but the court noted that choosing a summary trial procedure already legally mandates a specific penalty reduction, making a separate finding of generic mitigation impossible. Furthermore, the lower court's factual assessment on this issue was deemed non-appealable as it was properly motivated and consistent with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The choice of summary trial procedure precludes the application of generic mitigating circumstances, as the former legally implies a predetermined penalty reduction, and factual assessments on such circumstances are non-appealable if properly motivated.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances summary trial procedure penalty reduction non-appealable facts manifestly unfounded appeal divieto della doppia presa in considerazione attenuazione della pena uso delle convenzioni di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
260012); che, inoltre, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
260012); che, inoltre, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio
Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv.
Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana
277271; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABELIA ZURA nato il 11/11/1979 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Zura Gabeiia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica ex lege l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (cfr.

Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012); che, inoltre, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 e in motivazione); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente motivato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il