Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31625/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity under Art. 581 and Art. 512 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31625/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Claudio Gavioli inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the acquisition of a criminal complaint under Article 512 and its late presentation, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal of Milan. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 512 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: An appeal must contain specific grounds; generic repetitions of arguments already rejected by the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Criminal Procedure Code Inadmissible Appeal Lack of Specificity Repetitive Arguments Procedural Costs Criminal Complaint Court of Cassazione eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 512 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Claudio Gavioli; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'illegittima acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
pen., nonché la tardività della relativa presentazione, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
art. 512 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Claudio Gavioli; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'illegittima acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., nonché la tardività della relativa presentazione, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone
Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv.
Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo
276531; Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVIOLI CLAUDIO nato a MILANO il 14/12/1969 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Claudio Gavioli; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'illegittima acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., nonché la tardività della relativa presentazione, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531; Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 giugno 2