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Ordinanza — n. 31623/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of argumentation and generic prescription claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31623/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Nicola and Ignazio Manca inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The court ruled that three grounds were non-specific because they merely repeated arguments already rejected at the appellate level without new argumentation. Additionally, the prescription defense was rejected as too generic, lacking any calculation of the statute of limitations or contestation of the recidivism finding.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must contain specific, arguable criticism of the lower court's decision; generic claims or mere repetitions of rejected arguments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of argumentation prescription defense recidivism Corte di Cassazione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANCA NICOLA nato a ORTUERI il 30/01/1967 MANCA IGNAZIO nato a ORTUERI il 16/06/1954 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola e Ignazio Manca; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità siano indeducibili perché omettono di svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e perché fondati sulla pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti; considerato che la Corte d'appello con gli argomenti esposti a p. 7 e 8 della sentenza impugnata ha adeguatamente illustrato le ragioni giustificative della condanna; osservato, in relazione all'invocata prescrizione, che il motivo è radicalmente generico, non formulando alcun calcolo dimostrativo della intervenuta estinzione del reato né contestando la ritenuta recidiva reiterata, con relativo aumento del termine prescrizionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 21