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Ordinanza — n. 31622/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as fact-finding is non-reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31622/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Emmanuel Scalesse's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the lower court correctly exercised its discretion by weighing negative elements against the absence of positive ones. The court ruled that factual judgments on sentencing are non-reviewable in cassation unless contradictory or unmotivated, thus upholding the first-instance decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation cannot review the factual judgment on sentencing or the denial of generic mitigating circumstances, provided the lower court's reasoning is non-contradictory and adequately accounts for the preponderant elements considered.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing discretion non-reviewable facts Cassation inadmissibility procedural economy circostanze attenuanti decisione negativa rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
271269), e che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALESSE EMMANUEL nato a NAPOLI il 26/08/1989 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; )

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Emmanuel Scalesse; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, esplicitando le ragioni del loro convincimento; premesso che nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 4); considerato inoltre che il giudice del merito in relazione a ogni aspetto del trattamento sanzionatorio, attenuanti generiche incluse, esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), e che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso