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Ordinanza — n. 31621/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to raise aggravating circumstance at appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31621/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding liability and an aggravating circumstance, but the Court found the appeal lacked concrete specificity. Furthermore, the challenge to the aggravating circumstance was not properly raised in the prior appeal, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specifically contested in the appeal judgment or lack concrete specificity, as substantive fact-finding and credibility assessments remain within the exclusive competence of the trial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural defect aggravating circumstance manifest illogicity circostanze aggravanti o attenuanti scemata imputabilità altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen.
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
in relazione all'art. 192, comma 3, cod.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUMAR VIPAN nato il 29/09/1972 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vipan Kumar; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e del riconoscimento dell'aggravante contestata, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in sede di legittimità; evidenziato che la violazione dell'art. 197 -bis, comma 6, cod. proc. pen. in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen, può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) dell'art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) della motivazione, su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; osservato che, tuttavia, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle dichiarazioni, nonché l'attendibilità, la credibilità e lo spessore della valenza probatoria del singolo elemento probatorio costituiscono questioni di fatto, rimesse all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; considerato che nel caso concreto, i profili di illegittimità della motivazione sicuramente non sussistono, avendo la motivazione, a pg.2 e 3 adeguatamente giustificato la affermazione di responsabilità dell'imputato per la partecipazione nell'aggressione ai danni di Antonino Cacciola; rilevato ulteriormente che, itla censura inerente al riconoscimento dell'aggravante non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pg 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis