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Ordinanza — n. 31620/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and fact-bound, rejecting re-evaluation of sentencing and legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31620/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Anna Esposito inadmissible, ordering her to pay costs and a fine. The court found the first three grounds generic because they merely repeated arguments already rejected by the lower court and sought an impermissible re-evaluation of facts. Additionally, the fourth ground regarding sentencing was deemed too vague to warrant a review of the specific reasons for the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and avoid generic re-litigation of facts; courts cannot re-evaluate factual findings or provide detailed reasoning for sentencing deviations without specific grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sindacato del fatto sentencing review legal qualification costs and fine Cassa delle ammende abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANNA nato a NOCERA INFERIORE il 30/09/1969 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Anna Esposito, ritenuto i primi tre motivi di ricorso sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; essi inoltre si muovono sul piano del sindacato del fatto, chiedendone una rivalutazione che, in base ai principi generali del nostro ordinamento processuale, non è consentita; osservato, in particolare, che tra pg. 2 e 3 della sentenza si trova adeguata risposta tanto ai temi della qualificazione giuridica (estorsione piuttosto che truffa) della condotta che della relativa connotazione psicologica dolosa; rilevato infine che l'ulteriore motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, è formulato in termini del tutto generici a fronte di una motivazione che, sul punto, ricorda i tre precedenti specifici per delitti contro il patrimonio, oltre che la prossimità della pena al minimo edittale, circostanze con le quali il ricorso non si confronta affatto, condannandosi alla inammissibilità, in parte qua; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giungo 2024 Il Cons gliere Est nsore La Presiden