Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31618/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to introduce new evidence arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31618/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Riccardo Durdevic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found both appeal grounds regarding the defendant's criminal responsibility to be manifestly unfounded and generic, noting that the confession of another individual did not exclude Durdevic's participation. Furthermore, the alleged distortion of evidence was rejected because the double contradictory testimony existed in the first-instance judgment, preventing its introduction as a new argument at the appellate stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassazione holds that a claim of distorted evidence based on double contradictory testimony is inadmissible in cassation unless the argument was first raised in the second-instance judgment's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility double contradictory testimony generic appeal grounds distortion of evidence second instance judgment confessione testimonianza della vittima testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURDEVIC RICCARDO nato a TREVISO il 04/06/1994 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Riccardo Durdevic; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, sono manifestamente infondati e generici; in particolare, il primo motivo incentrato sulla confessione del delitto di tal Redi Major non si confronta con la circostanza, evidenziata in sentenza a pg.1 che il reato fu commesso da tre individui (una donna e due uomini) di tal che l'eventuale contributo del Redi non esclude la partecipazione di Durdevic; quanto al secondo motivo, che deduce il travisamento del fatto, esso è al limitella comprensibilità.

In esso si afferma il contrasto tra la deposizione del teste nell'immediatezza dei fatti (indicata come tra i 25 ed i 30 anni) e quella resa in udienza ("27-28") quando le due indicazioni sono totalmente congruenti; in relazione all'ulteriore profilo, con cui si deduce l'errore nel riconoscimento dell'imputato, questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, ciò che non è avvenuto nel presente caso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21