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Ordinanza — n. 31597/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31597/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31597/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HERMIDA TORRES JOSE MANUEL nato il 13/09/1957 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Hermida Torres Jose Manuel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la fattispecie di bancarotta documentale generica prevista nella seconda parte dell'art. 216 comma 1 n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31597/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la fattispecie di bancarotta documentale generica prevista nella seconda parte dell'art. 216 comma 1 n.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta truffa all'assistenza sociale appropriazione indebita di fondi cattiva gestione reato economico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HERMIDA TORRES JOSE MANUEL nato il 13/09/1957 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Hermida Torres Jose Manuel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la fattispecie di bancarotta documentale generica prevista nella seconda parte dell'art. 216 comma 1 n.

2) legge fall., in quanto tale era la fattispecie contestata all'imputato come reso evidente dal tenore dell'imputazione sub b) e rimanendo irrilevante la superflua contestazione dello scopo alternativo di danno o di profitto. Parimenti priva di pregio è l'obiezione per cui in realtà all'imputato sarebbe stato contestato di aver sottratto la contabilità, posto che la sentenza ha solo precisato che la consegna della documentazione da parte dell'imputato al curatore è stata tardiva rispetto ai termini di legge e incompleta, ma ha altresì evidenziato le discrasie, le irregolarità e le lacune riscontrate nella parte effettivamente consegnata.

Considerato che i rilievi svolti con il secondo motivo in merito alla bancarotta patrimoniale sono aspecifici e meramente reiterativi delle censure proposte con il gravame di merito. In proposito il ricorrente non si è infatti compiutamente confrontato con la motivazione della sentenza, lamentando l'omessa considerazione di risultanze processuali solo genericamente evocate e comunque non riportate o allegate al ricorso. Considerato che parimenti generiche sono infine le doglianze proposte con il terzo motivo, tanto più che per costante giurisprudenza non è deducibile il vizio di violazione di legge in riferimento al prospettato malgoverno delle regole di valutazione della prova, mentre, quanto al vizio di motivazione, il ricorso si limita a denunciarlo, ma non sostiene tale deduzione con argomentate e specifiche argomentazioni.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.