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Ordinanza — n. 31592/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31592/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31592/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABBRUZZESE ANTONIO nato a CATANZARO il 17/05/1978 ABBRUZZESE LOREDANA nato a CATANZARO il 08/06/1975 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Abruzzese Antonio e Abruzzese Loredana ricorrono avverso la tc) sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il delitto di furto di energia elettrica aggravato ex art. 625 co.1 n.2 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, è intrinsecamente generico ed in definitiva inedito, posto che con il gravame di merito era stato attinto, in punto di responsabilità, esclusivamente il profilo relativo alla configurabilità dell'esimente dello stato di necessità, sulla quale peraltro la Corte territoriale ha ampiamente argomentato con motivazione con la quale i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31592/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti deducono l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine alla mancata valutazione, all'esito del giudizio di bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni sottrazione di energia accuse di abuso furto di lieve entità materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti deducono l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABBRUZZESE ANTONIO nato a CATANZARO il 17/05/1978 ABBRUZZESE LOREDANA nato a CATANZARO il 08/06/1975 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Abruzzese Antonio e Abruzzese Loredana ricorrono avverso la tc) sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il delitto di furto di energia elettrica aggravato ex art. 625 co.1 n.2 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, è intrinsecamente generico ed in definitiva inedito, posto che con il gravame di merito era stato attinto, in punto di responsabilità, esclusivamente il profilo relativo alla configurabilità dell'esimente dello stato di necessità, sulla quale peraltro la Corte territoriale ha ampiamente argomentato con motivazione con la quale i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti deducono l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine alla mancata valutazione, all'esito del giudizio di bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Ritenuto, infine, che il secondo motivo di ricorso, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso di specie è esente da vizi la sentenza con cui il giudice di appello, nel valutare l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle aggravanti, ha richiamato, quale elemento a sostegno della sua conclusione, la gravità dei fatti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Il Presidente Rossella Catena