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Ordinanza — n. 31588/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of decisive relevance and mere factual censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31588/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's exclusion of recidivism and its assessment of the victim's credibility, arguing legal violations and reasoning defects. The court rejected these claims as mere factual censure lacking the decisive impact required to overturn the trial court's evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of factual censure without specific criticism of the reasoning, or if the alleged error does not disarticulate the entire evidentiary logic.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual censure evidentiary evaluation recidivism exclusion victim credibility aggravamento della pena altri capi d'accusa gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIATORE GIUSEPPE nato a VOGHERA il 11/12/1954 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Cacciatore Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per furto pluriaggravato, escludendo la contestata recidiva e rimodulando conseguentemente il trattamento sanzionatorio. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa è inammissibile.

Rilevato in particolare che quelle articolate dal ricorrente sono in larga parte mere censure in fatto, peraltro riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandite da specifica critica delle argomentazioni poste ala base della sentenza impugnata. Rilevato che il dedotto il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l'errore prospettato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutunn" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.

Ritenuto in tal senso che non emergono dal ricorso i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pagg. 6-8) complessivamente valutata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.Il Cons • -Al - estense Il Presidente . _