Ordinanza — n. 31584/2024 — snpen · Corte di Cassazione
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Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONCRISTIANO MAURIZIO nato a MILANO il 09/12/1959 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Boncristiano Maurizio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato continuato di furto tentato aggravato ex art. 625 n.7 cod. pen., provvedendo in parziale riforma della pronuncia di primo grado a rimodulare il trattamento sanzionatorio.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 31584/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 625 n.7 cod. pen., provvedendo in parziale riforma della pronuncia di primo grado a rimodulare il trattamento sanzionatorio.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONCRISTIANO MAURIZIO nato a MILANO il 09/12/1959 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Boncristiano Maurizio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato continuato di furto tentato aggravato ex art. 625 n.7 cod. pen., provvedendo in parziale riforma della pronuncia di primo grado a rimodulare il trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata esclusione dell'aggravante dell'esposizione dei beni a pubblica fede in ragione della presenza di un controllo continuativo delle azioni criminose da parte degli addetti alla vigilanza degli esercizi commerciali dove sono stati consumati i tentati furti. Rilevato che, per costante giurisprudenza, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493).
Principio questo evocato dal ricorrente che però non ne ha interpretato correttamente il significato. Infatti l'attività di vigilanza idonea ad escludere la configurabilità dell'aggravante deve risultare specificamente efficace nell'impedire la "sottrazione" e non già l'impossessamento. Circostanza che la Corte territoriale ha motivatamente escluso, senza che possa ritenersi contraddetta dal fatto che i movimenti dell'imputato erano stati monitorati dagli addetti alla vigilanza, che infatti non sono riusciti ad evitare che egli sottraesse dagli scaffali dei diversi supermercati la merce, salvo poi intercettarlo all'uscita dagli esercizi, impedendo così il definitivo impossessamento dei beni trafugati.
Ritenuto dunque che la deduzione del ricorrente si traduce in una diversa valutazione dei dati fattuali, alla luce di differenti criteri, peraltro riproduttiva di argomentazioni già proposte in sede di appello e disattese dalla sentenza impugnata, risultando perciò incompatibile con il sindacato demandato a questa Corte, che, com'è noto, è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Il Presidente Rossel