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Ordinanza — n. 31583/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31583/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31583/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEREG VASILE nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Ghereg Vasile ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 125 e 605 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza e aspecificità per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31583/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 474 e 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 125 e 605 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza e aspecificità per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Parole chiave

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contraffazione di merci origine delle merci marchi ingannevoli presentazione di un prodotto false indicazioni su attività commerciali difesa contro le pratiche commerciali illecite
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEREG VASILE nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Ghereg Vasile ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 125 e 605 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza e aspecificità per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Rilevato che contrariamente a quanto eccepito la Corte territoriale ha legittimamente integrato la motivazione della sentenza di primo grado in merito alla destinazione alla vendita delle sigarette rinvenute, argomentando in maniera logica dalle risultanze esposte e non contestate dal ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1