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Ordinanza — n. 31581/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion belongs to trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31581/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted aggravated theft, arguing the sentence was excessive and the law was misapplied. The court rejected these claims, stating that sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances falls within the trial judge's authority under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The assessment of the severity of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial judge and is not subject to review on appeal unless the reasoning is flawed.

Parole chiave

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sentencing discretion excessive penalty attempted theft appeal inadmissibility trial judge authority partecipazione al reato reato mancato tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDI ANTONIO nato a NAPOLI il 07/09/2000 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Nardi Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il concorso nel delitto tentato di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riferimento alla richiesta di rideternninazione del trattamento sanzionatorio proposta in appello, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Ritenuto, inoltre, che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l'onere argomentativo del giudice d'appello è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello ha valutato il trattamento irrogato dal giudice di prime cure come del tutto equo e proporzionato alla complessiva vicenda data l'intensità del dolo e la gravità dei fatti per cui si procede).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.