Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for late filing and inadmissible claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Barbara Bocali inadmissible, confirming her conviction for the crime under Article 474 of the Penal Code. The appellant argued for territorial incompetence and omitted recognition of a continued offense, but the court found the incompetence claim untimely and the continued offense claim already declared inadmissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 cod. proc. pen.; Art. 671 cod. pen.: An appeal based on territorial incompetence is inadmissible if raised late in the appeal act, and a claim for omission of recognition of a continued offense is inadmissible if previously declared inadmissible, lacking interest in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCALI BARBARA nato a SPOLETO il 03/12/1963 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna della ricorrente per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo, l'imputata assume violazione dell'art. 8 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Velletri; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che, come ha correttamente posto in rilievo la decisione impugnata, la relativa doglianza è stata spiegata tardivamente, solo con l'atto di appello;
Considerato, quanto al secondo motivo, che la ricorrente lamenta violazione dell'art. 671 cod. pen. per omesso riconoscimento del reato continuato; Rilevato che la relativa istanza è stata dichiarata inammissibile sicché può essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, con conseguente carenza di interesse a formulare la stessa in questa sede (cfr. Sez. 5, n. 618 del 17/02/1992, Morresi, Rv. 189841 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso