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Ordinanza — n. 31577/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31577/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31577/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI MARIANO nato a SOLOPACA il 15/09/1969 avverso la sentenza del 20/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; 2N Considerato che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deducendo che non sono stati vagliati i presupposti che avrebbero potuto condurre al proprio proscioglimento ex art. 129 cod. pen.; Considerato che questa Corte ha ripetutamente chiarito che, in tema di patteggiamento, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, 2020, Rv. 278337 - 01;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. pen; Ordinanza — n. 31577/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. pen.; Considerato che questa Corte ha ripetutamente chiarito che, in tema di patteggiamento, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, 2020, Rv. 278337 - 01;

Parole chiave

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prognosi di pericolosità caso poco grave minaccia non comprovata gravi indizi di reato caso di media gravità caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. pen
Considerato che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deducendo che non sono stati vagliati i presupposti che avrebbero potuto condurre al proprio proscioglimento ex art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI MARIANO nato a SOLOPACA il 15/09/1969 avverso la sentenza del 20/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; 2N

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deducendo che non sono stati vagliati i presupposti che avrebbero potuto condurre al proprio proscioglimento ex art. 129 cod. pen.; Considerato che questa Corte ha ripetutamente chiarito che, in tema di patteggiamento, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, 2020, Rv. 278337 - 01;

Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Rv. 272014 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso