Ordinanza — n. 31576/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRODDI CRISTIANA nato a VILLASOR il 12/10/1959 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo confermava la condanna della PIRODDI per il solo delitto di cui al capo b) dell'imputazione; Considerato che la ricorrente con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione per essere stata ritenuta la recidiva senza la relativa contestazione; Rilevato che l'imputata non ha alcun interesse a formulare detta doglianza poiché la sentenza di primo grado ha escluso la recidiva, invece ritenuta da quella del Tribunale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31576/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 516 e 521 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione per essere stata ritenuta la recidiva senza la relativa contestazione; Rilevato che l'imputata non ha alcun interesse a formulare detta doglianza poiché la sentenza di primo grado ha escluso la recidiva, invece ritenuta da quella del Tribunale;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRODDI CRISTIANA nato a VILLASOR il 12/10/1959 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo confermava la condanna della PIRODDI per il solo delitto di cui al capo b) dell'imputazione; Considerato che la ricorrente con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione per essere stata ritenuta la recidiva senza la relativa contestazione; Rilevato che l'imputata non ha alcun interesse a formulare detta doglianza poiché la sentenza di primo grado ha escluso la recidiva, invece ritenuta da quella del Tribunale;
Considerato che con il secondo motivo la PIRODDI deduce violazione dell'art.521 cod. pen. perché la data del commesso reato era quella dell'Il gennaio 2016 come da querela e non del maggio 2016, alla stregua di quanto indicato nel capo di imputazione; Osservato che si tratta, come ha correttamente ritenuto la Corte territoriale, di un mero errore materiale e che, peraltro, non si comprende quale interesse abbia la ricorrente, che neppure lo deduce, a far valere lo stesso; Considerato che non vi è luogo a liquidare le spese della parte civile, poiché la memoria della stessa è stata tardivamente depositata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Nulla sulle spese della parte civile. Così dec