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Ordinanza — n. 31576/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31576/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31576/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRODDI CRISTIANA nato a VILLASOR il 12/10/1959 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo confermava la condanna della PIRODDI per il solo delitto di cui al capo b) dell'imputazione; Considerato che la ricorrente con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione per essere stata ritenuta la recidiva senza la relativa contestazione; Rilevato che l'imputata non ha alcun interesse a formulare detta doglianza poiché la sentenza di primo grado ha escluso la recidiva, invece ritenuta da quella del Tribunale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31576/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 516 e 521 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione per essere stata ritenuta la recidiva senza la relativa contestazione; Rilevato che l'imputata non ha alcun interesse a formulare detta doglianza poiché la sentenza di primo grado ha escluso la recidiva, invece ritenuta da quella del Tribunale;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale aggravamento della pena attenuazione della pena riesame dell'entità pena divieto di doppia punibilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRODDI CRISTIANA nato a VILLASOR il 12/10/1959 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo confermava la condanna della PIRODDI per il solo delitto di cui al capo b) dell'imputazione; Considerato che la ricorrente con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione per essere stata ritenuta la recidiva senza la relativa contestazione; Rilevato che l'imputata non ha alcun interesse a formulare detta doglianza poiché la sentenza di primo grado ha escluso la recidiva, invece ritenuta da quella del Tribunale;

Considerato che con il secondo motivo la PIRODDI deduce violazione dell'art.521 cod. pen. perché la data del commesso reato era quella dell'Il gennaio 2016 come da querela e non del maggio 2016, alla stregua di quanto indicato nel capo di imputazione; Osservato che si tratta, come ha correttamente ritenuto la Corte territoriale, di un mero errore materiale e che, peraltro, non si comprende quale interesse abbia la ricorrente, che neppure lo deduce, a far valere lo stesso; Considerato che non vi è luogo a liquidare le spese della parte civile, poiché la memoria della stessa è stata tardivamente depositata;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Nulla sulle spese della parte civile. Così dec